È possibile rifiutare l’episiotomia? Quali sono i tuoi diritti?

Grafica episiotomia

L’episiotomia è una piccola operazione chirurgica che consiste nell’incisione della vagina per allargare e dilatare il canale di espulsione del bambino, al momento del parto. Si tratta di una pratica che nei nostri ospedali è diventata d’uso comune, di routine.

E’ davvero necessaria l’episiotomia?

Non c’è una risposta univoca, ma esistono dei dati che possiamo valutare.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) parlano di essa in termini di inefficacia e di dannosità, soprattutto in riferimento al post parto.

I dati statici forniti dall’OMS e da altri ricercatori (come Michael Stark) indicano un periodo di ripresa di circa 20 giorni, lasso di tempo che tendenzialmente include la difficoltà di non riuscire a camminare e sedersi come prima del parto.
Gli stessi referenti hanno evidenziato che nel medio-lungo termine le conseguenze della pratica dell’ episiotomia continuano a farsi sentire, potendo causare incontinenza, infezioni, difficoltà a defecare e dolore durante i rapporti sessuali (anche per molti anni dopo il parto).
I (rari) casi in cui è veramente necessaria sono anche qui controversi, d’altronde è difficile offrire una soluzione certa ed univoca (sia generalizzando che nel caso di specie), in un momento così totalizzante come quello del parto, dove mente e corpo lavorano in un’intensa sinergia.
La linea di base a cui appellarsi sarebbe: come posso interferire il meno possibile e mettermi a disposizione (quando necessario) affinché la natura faccia il suo corso?

La legge ed il diritto di rifiutare l’episiotomia

Facciamo un ulteriore passo in avanti e inoltriamo nel campo del diritto, quello della persona. L’episiotomia è un intervento chirurgico, ragion per cui si può sempre rifiutare. E’ un diritto sancito dalla costituzione, il cui articolo 32 recita : “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Se consideriamo che L’OMS e le evidenze scientifiche non riconosco l’efficacia routinaria della pratica e che la medesima applicata indiscriminatamente – proprio per questo motivo e per le conseguenze psico-fisiche che può portare con sé – rientra nell’alveo della violazione di diritti fondamentali dell’uomo, la questione assume una valenza ben più ampia.

Non a caso, la tematica è stata ripresa :

  • dalla normativa di rango ordinario dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 33 (Legge istitutiva del servizio sanitario nazionale); D.L. 24 giugno 2003, n. 211 (Legge sulla sperimentazione clinica) che hanno definito in modo più dettagliato la portata della disposizione costituzionale;
  • dalle pronunce della corte costituzionale e della corte di cassazione, che hanno ampliato la portata di tutela del diritto e anche del concetto di “salute” [C. Cost. 561/1987; C. Cost. 471/1990; C. Cost. 258/1994 e C. Cost. 238/1996 e tra le più recenti: Cass. 23676/2008; Cass. 21748/2007; Cass. 5444/2006; Cass. pen. 38852/2005; Cass. pen. 14638/2004; Cass. Pen. 26446/2002.
  • A livello sovranazionale, nella Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo) del 1997 – il cui art. 5 stabilisce che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato” e nella Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea del 2000, che al Capo I, art. 3, afferma: “Nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”.
  • in varie disposizioni del codice di deontologia medica, in particolare agli artt. 35 e 37, Capo IV (intitolato Informazione e consenso);
  • dalla giurisprudenza di merito.

Rifiutare l’episiotomia: casi giurisprudenziali

Mi vorrei soffermare un attimo sui casi giurisprudenziali perché penso che questo piccolo approfondimento possa concretamente offrire spunti di riflessione per le coppie che aspettano un bambino e per le strutture sanitarie.

Per citare due soli casi nazionali, nel 2005, il tribunale di Venezia (causa civile inscritta al 16591/2005 con sentenza 30/0233/2009) ha così dichiarato:

“l’episiotomia è un intervento chirurgico: poco rileva che sia eseguita di routine, e che usualmente non si chieda il consenso della paziente. Si tratta di un intervento volontario – e cruento – su un paziente, e non vi è ragione di non annoverarlo fra i trattamenti sanitari, i quali a mente della Costituzione non possono esser praticati se non previo consenso debitamente informato. In concreto per tale intervento la paziente non fu né previamente informata in ordine alla opportunità di praticarlo né a potuto quindi rifiutarlo, cosa che ella avrebbe potuto fare solo alla luce di una corretta e completa analisi di vantaggi e svantaggi.
L’intervento in questione costituisce fattore predisponente e comunque statisticamente correlato con un incremento percentuale dei casi di lacerazione del perineo, e, di conseguenza, con possibili lesioni sfinteriche.
L’avere praticato un intervento predisponente alla lesione, senza il consenso o il rifiuto della paziente – e secondo il CTU, che sul punto diffusamente argomenta – senza alcuna indicazione dei possibili svantaggi – costituisce ulteriore comportamento colposo, che come tale va ascritto ai convenuti tutti.”

O, ancora, la Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n.11958) ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’appello di Roma, che aveva riconosciuto a due coniugi un risarcimento dei danni, ma solo in misura contenuta. La donna, durante il travaglio del parto, era stata sottoposta a un intervento di episiotomia riportando lesioni gravi permanenti con un’irreversibile incontinenza anale. Ciò aveva avuto gravi ripercussioni sulla sua vita fisica, psicologica nonché sessuale e su quella del marito, entrambi quindi si sono rivolti al giudice contro l’ente sanitario Ausl Roma G per ottenere il risarcimento di tutti i danni, biologico, patrimoniale e non.

Si tratta di cause di risarcimento, insomma, un atto posteriore di “riparazione” del danno subito. Il danno è stato subito, avrebbe potuto esser evitato. La possibile utilità di queste informazioni non mira a creare un muro di ostilità tra la partoriente e il personale medico (lo scrivo perché è un timore comune), bensì a generare una maggiore trasparenza comunicativa tra le persone connesse in un evento così importante: la nascita di un bambino. 

Si può rifiutare l’episiotomia?

E’ indubbio, sia i genitori che i professionisti vogliono la stessa cosa: il Benessere comune. Partirei da questo cardine.

Il fatto che certe pratiche vengano eseguite come prassi, non vuol dire che le singole persone dell’equipe a cui abbiamo scelto di affidarci, non siano aperte e pronte ad accogliere una richiesta della donna, così legittima (sia a livello umano che a livello giuridico).

La tendenza di noi umani contemporanei è quella di spersonalizzare.

Proviamo a sostituire “la donna, lo staff medico, il feto, il bambino, la madre” con “quella donna (se non si conosce direttamente il suo nome)” “quella persona che mi accompagna come ostetrica/medico e si chiama…” , con il nome del bambino, il nome della mamma, etc.
Tutto torna ad un piano più umano!

Chiedere e trascrivere per iscritto la propria volontà di rifiutare di esser sottoposti ad interventi medici la cui efficacia non è stata dimostrata o fare presente (anche per iscritto) che venga esplicitamente richiesto il consenso per ogni manovra medico-ostetrica, è un atto naturale, umano, tutelato dal diritto del nostro ordinamento statale e da quello sovranazionale.

Non è un gesto di sfida, è un venirsi incontro, donandosi fiducia e trasparenza. Si, parlerei proprio così alla persona qualificata (medico, ostetrico) di fronte a me, in termini di fiducia e di collaborazione reciproca e mostrando comprensione empatica per la paura che può provare nell’allontanarsi dalla tradizionale “spersonalizzazione difensiva”.

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